Avv. Fulvio Graziotto
Il giudice penale può ordinare la demolizione di opere illegittime anche senza condanna
Il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di revoca o annullamento dell'ingiunzione a demolire un manufatto in pendenza di sanatoria relativamente all'uso agricolo, ma trasformato in civile abitazione successivamente e quindi non suscettibile di sanatoria.
Il tribunale rilevava anche la non applicabilità della disciplina della prescrizione della pena ai sensi dell'art. 173 codice penale, avendo la demolizione natura di sanzione amministrativa non 'sostanzialmente penale'.
Propone ricorso in Cassazione l'ingiunto, affidandosi a quattro motivi.
La Suprema corte ritiene il ricorso infondato.
La pronuncia della Cassazione si pone in contrasto con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che si è espressa in modo diametralmente opposto, anche grazie alla pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 49/2015), nella quale la Consulta aveva già sottolineato che allorquando la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi, il giudice penale può confiscare gli immobili abusivi anche nei casi di reati prescritti, quindi anche in assenza di una sentenza di condanna.
E poiché la confisca ha natura amministrativa, è applicabile anche per i reati prescritti, in caso di amnistia, di indulto o di morte del reo.
Ricordo che in caso di conflitto delle norme nazionali con quelle della CEDU, il giudice nazionale deve tentare una lettura costituzionalmente compatibile e, nel caso tale operazione non risulti possibile, è tenuto a sollevare la questione costituzionale relativamente agli artt. 117, primo comma e/o 10, primo comma, della Costituzione.
Infatti, a differenza di quelle comunitarie che possono essere direttamente disapplicate dal giudice nazionale, le norme derivanti dalle disposizioni della CEDU operano nell'ordinamento interno attraverso il meccanismo delle norme internazionali, con la particolarità che la convenzione CEDU ha goduto dell'adesione diretta dell'Unione Europea.
Parole chiave: abusi edilizi - opere abusive - ordine di demolizione - natura amministrativa - prescrizione
Graziotto RE
Codice penale
Art. 173 - Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo
Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.
Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente.
CEDU
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
ARTICOLO 7 - Nulla poena sine lege
1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni
civili.