Avv. Fulvio Graziotto
Errori di giudizio del Consiglio di Stato non rimediabili se non per motivi attinenti alla giurisdizione
L'errato esercizio della giurisdizione non può essere censurato fuori della stessa.
Nell'ambito del sindacato sui limiti esterni della giurisdizione sono ricomprese le sole ipotesi di difetto assoluto ovvero di difetto relativo di giurisdizione, mentre non sono tali gli errores in iudicando o in procedendo.
Il ricorso era stato presentato per impugnare una pronuncia del Consiglio di Stato, che secondo la tesi del ricorrente si sarebbe - nel decidere - sostituito alla Pubblica Amministrazione, in tal modo superando i limiti della propria giurisdizione.
Il caso riguardava la decisione del Consiglio di Stato, in riforma del Tribunale Amministrativo regionale, aveva stabilito che le norme tecniche di attuazione (che richiamavano il d.m. 2.4.1968 n. 1444) consentisse l'edificazione di un lotto di terreno, previa demolizione di una costruzione abusiva condonata che sullo stesso insisteva, confinante con la sua proprietà.
Il ricorrente addebitava al Consiglio di Stato eccesso di potere sostituendosi all'amministrazione comunale, la quale con le norme tecniche di attuazione avrebbe invece scelto di rendere inedificabili i terreni che come quello in discussione doveva considerarsi libero: in questo modo il Consiglio di Stato avrebbe superato i limiti esterni alla propria giurisdizione.
Il Consesso, richiamandosi ad una precedente decisione (Cassazione a Sezioni Unite n. 24742/2016) e a una recente pronuncia della Corte Costituzionale, ha però dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo il principio sopra indicato.
Per le Sezioni Unite, quello che si imputa al Consiglio di Stato è in realtà un error in iudicando consistente - in tesi - nella violazione dell'art. 46 e del d.m. n. 1444 del 2.4.1968 che secondo il ricorrente sarebbe stato invece da interpretarsi nel differente senso per cui a seguito della demolizione il lotto doveva ritenersi libero e quindi non edificabile.
La Cassazione ribadisce che l'errato esercizio della giurisdizione non può essere censurato fuori della stessa.
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Graziotto RE
- Cass. SS.UU. 24742/2016
- Corte Cost. 6/2018
Codice di procedura civile
Vigente al: 11-12-2018
Art. 362 - Altri casi di ricorso
Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d'appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.
Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:
1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;
2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.
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